Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa in merito al consumo di gruppo di stupefacenti. Molti media hanno riportato la notizia solo parzialmente. Sembra quasi che da oggi chiuque possa utilizzare sostanze stupefacenti...basta farlo in gruppo. Non è così!
La Cassazione ha classificato - PENALMENTE IRRILEVANTE - il consumo di gruppo sempre mantenuto nei limiti dei dosaggi consentiti per uso personale e non per spaccio.
Praticamente una persona può detenere ed utilizzare la dose consentita per uso personale e consumarla in compagnia senza essere incriminata PENALMENTE come spacciatore.
Teniamo presente che la cessione di una sostanza stupefacente da una persona ad un’altra è considerata spaccio anche se non corrisposta da denaro. Quindi, ipotizziamo che un giovana passa nelle mani dell’amico un solo grammo di marijuana (dose assolutamente consentita per uso personale), di fronte alla legge, viene penalmente giudicato come spacciatore. Questo avviene perché lo spaccio non prevede alcuna dose minuma consentita.
Il consumo di gruppo di cannabis prevede il passaggio della canna (spinello) dalle mani di una persona che fa due “tiri” alle mani di una seconda che aspira nuovamente. Semplicemente questa azione non è più perseguibile penalmente.
Non significa che la legge non fa niente contro il consumo di gruppo. È comunque vietato farlo e restano in vigore tutte le sanzioni amministrative. Sanzioni che variano se la persona è recidiva o incappa per la prima volta nella violazione di legge.
In caso di prima violazione un periodo non inferiore a un mese e di norma non superiore a un anno di una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento simile o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. e) spese varie e multe a carico del violatore. f) inoltre, prima di conseguire nuovamente licenza di guida e documenti vari l’obbligo di sottoporsi ad esami clinici (a proprie spese) presso gli uffici preposti nelle rispettive Aziende Sanitarie.
Nei casi di consumatori recidivi le medesime sanzioni amministrative appena elencate maggiorate nei tempi e restrizioni. Inoltre l’applicazione o meno di uno o tutte le seguenti sanzioni:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, entro una determinata ora e di non uscirne prima di un’ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Praticamente...non è cambiato niente.
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