lunedì 19 settembre 2011

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SANZIONI

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con il pagamento di una somma  da  euro 500 a euro 2.000,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro.  Inoltre, viene ritirata la patente per un periodo di tre mesi e si perde 10 punti sulla patente.
Per fare un esempio pratico, un maschio che pesa 70 kg, se beve un bicchiere di vino è positivo e potrebbe rientrare in questi parametri a seconda della gradazione alcolica del vino.
Qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, l'ammenda spazia da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. Inoltre la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Se il tasso alcolico supera 1,5 grammi per litro, l'ammenda può arrivare ad un massimale di 6.000 euro. L'arresto da sei mesi ad un anno. La sospensione della patente da uno a due anni, raddoppiata se il veicolo appartiene ad una persona estranea al reato. Se la persona commette lo stesso reato nell'arco dei due anni avviene la confisca del veicolo, tranne nel caso in cui il veicolo appartiene ad una persona estranea al reato.
Si arriva a superare 1,5 grammi per litro con poco più di una bottiglia di vino.
Nel caso in cui non sussisti la necessità di confiscare il veicolo ed il conducente è solo alla guida o se i suoi passeggeri son anch'essi in stato di ebbrezza, il veicolo viene fatto trasportare (a spese del reo guidatore) presso l'autorimessa più vicina dove sarà tenuto in custodia.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente stradale, le sanzioni sono  raddoppiate  ed  e'  disposto  il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.  
Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l'ammenda può essere aumentata. 
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato da parte delle strutture sanitarie. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione.
Tutte queste pratiche "transitano" presso il Prefetto di zona. Egli può comunque stabilire ulteriori sanzioni come ad esempio il declassamento della patente quando la categoria di appartenenza è superiore alla B.
A discrezione del Prefetto, la riconsegna della patente dopo il periodo stabilito, non è così semplice. Il sanzionato potrebbe dover presentarsi presso l'Ufficio Servizi Tossicodipendenze dell'ospedale di zona e sottoporsi a tre differenti esami del sangue (un esame al mese per tre mesi) al fine di dimostrare l'attuale estranietà all'uso ed abuso di alcool e droghe. Solo ad esito negativo la Prefettura provvederà alla restituzione della patente. Dimenticavo circa 250,00 euro ad esame. Indovina chi le paga?
L'Art. 186 Stabilisce le pene pecuniarie, civili e penali in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.
P.S. Ho riscritto una sintesi del testo originale per renderlo chiaro al lettore. In caso di dubbi scaricare online l'Art 186 nella sua forma integrale. 

2 commenti:

  1. Buongiorno , se dopo il sequestro per art 186\187 , dopo la sospensione di un anno , avendo fatto tutti gli esami risultati negativi ed aver riavuto il consenso di guidare per 6 mesi ..se non si riesce poi a rifare gli esami in tempo alla scadenza dei 6 mesi quali sono le conseguenze ?

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  2. Buongiorno ,avendo preso art 186\187 con sospensione di un anno ora fatti esami e risultati negativi,riavuto il permesso di guida validità 6 mesi ... entro questi 6 mesi rifare gli esami, se non si riesce a farli entro il termine quali sono le conseguenze ??

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