lunedì 3 dicembre 2012

TEST DROGA AZIENDALE

“Lavoratori addetti a mansioni rischiose per terzi” Provvedimento 99/CU 30.10.2007 (Gazzetta Ufficiale n.266 del 15.11.2007)
Il datore di lavoro di un’azienda appartenente ad una delle categorie elencate nel Provvedimento del 30 Ottobre 2007 passa al medico competente la lista dei soggetti della propria impresa che opera in condizioni lavorative tali da mettere a rischio se e/o terzi.
TUTTI i dipendenti individuati che svolgono quelle mansioni devono almeno una volta l’anno sottoporsi a questo iter diagnostico, più le eccezioni riguardanti coloro che devono sottoporsi ai controlli più volte all’interno dei dodici mesi.
Il medico competente ricevuta la lista di quei lavoratori, li convoca.
I dipendenti elencati nella lista sono queli che: utilizzano di gas tossici; fabbricano e usano di fuochi di artificio; posizionano mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; mansioni inerenti le attivita' di trasporto: conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;  personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività; off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;  personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.  

Le modalità di accertamento sono stabilite nell’Art. 8 del Provvedimento 99/CU 30.10.2007 (Gazzetta Ufficiale n.266 del 15.11.2007). 
Ovvero: 
1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona.  
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. 
L'accordo individua altresi' le tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise.  
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche' per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.  
4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresi' inoltrata al Ministero dei trasporti.  
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.  
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento. Questo il Provvedimento.  

ATTENZIONE: la regione Toscana ha adottato un provvedimento che contempla passi aggiuntivi per i dipendenti risultati positivi ai test. Per la precisione sviluppa una procedura di collaborazione fra il medico competente ed il SerT (Servizi Tossicodipendenze) di zona. Per maggiori invormazioni consultare la Delibera di Giunta della Regione Toscana del 27.10.2008.

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