martedì 17 settembre 2013

Art. 75 PERQUISIZIONI, SEQUESTRO DI SOSTANZE


INTERVISTA AL TENENTE COLONNELLO ALESSANDRO PARISI, COMANDANTE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI FIRENZE
 
Di cosa si occupa il vostro Nucleo?
Oltre ai compiti di carattere militare (l’Arma dei Carabinieri è la IV Forza Armata in seno al Ministero della Difesa ed è quindi Forza militare di Polizia in servizio permanente di Pubblica Sicurezza) e l’assicurazione dei servizi di scorta e sicurezza a personalità e collaboratori/testimoni di giustizia, il Nucleo Investigativo, quale “servizio di polizia giudiziaria” alle dipendenze funzionali dell’Autorità Giudiziaria, svolge – in via prioritaria – i compiti di polizia giudiziaria dettati dall’art.55 del Codice di Procedura Penale (funzioni della polizia giudiziaria):
La polizia giudiziaria (Ufficiali ed Agenti di P.G.) deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
 
PERQUISIZIONI
In quale caso si viene segnalati ai sensi dell’art.75 del D.P.R.309/90?
Se una persona, a seguito di un controllo da parte dei Carabinieri, viene trovata in possesso di sostanze stupefacenti per “uso personale” viene segnalata al NOT (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) della Prefettura del luogo di residenza.
La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata al competente L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) che provvede a determinare la qualità e l’esatto quantitativo di principio attivo. Il Comando Carabinieri che ha operato, ricevuto l’esito degli esami tossicologici effettuati dal Laboratorio, redige un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo che viene contestualmente notificato all’interessato e trasmesso al Prefetto, per l’avvio del conseguente procedimento amministrativo.
 
In quale circostanza scatta la perquisizione personale e/o la richiesta di seguirvi in caserma? Sono necessarie prove o estremi specifici per farlo (Art.103 DPR 309/90)?
Quando i Carabinieri, nell’ambito di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.
La legge sugli stupefacenti consente infatti agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria di procedere a perquisizione quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione al Magistrato competente.
 
In quali casi al fermo può seguire anche una successiva perquisizione domiciliare? Viene richiesta sempre la presenza di un legale? Cosa viene fatto firmare?
Al rinvenimento sulla persona anche di una modica quantità di sostanza stupefacente, verificati i precedenti penali del soggetto e considerate le circostanze di tempo e luogo (sempre quindi nell’ambito di servizi di polizia finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti) può senz’altro seguire una successiva perquisizione domiciliare finalizzata al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente presso l’abitazione in uso.
Trattandosi di atti c.d. garantiti, viene sempre data facoltà all’interessato di farsi assistere da un legale (di fiducia o d’ufficio), purchè prontamente reperibile e disponibile, che viene comunque avvisato circa le operazioni in atto. L’assenza fisica del legale non pregiudica per l’interessato il poter farsi assistere, nel corso della perquisizione, da persona di sua fiducia.
Al termine delle operazioni viene redatto, e fatto firmare alla persona interessata, il verbale di perquisizione e quello di eventuale sequestro. In caso si venga denunciati a piede libero o in stato di arresto anche il verbale di identificazione ed elezione di domicilio.
 
In caso di rifiuto di firmare il verbale di contestazione dell’illecito, cosa succede?
Non succede nulla di sostanziale. I Carabinieri daranno atto nel verbale del rifiuto di sottoscrizione consegnandone comunque copia all’interessato.
 
Ci sono delle conseguenze se non è stato accertato niente?
Assolutamente no.
 
In quali circostanze possono essere utilizzate immagini registrate o intercettazioni telefoniche e in quali casi costituiscono una prova dell’utilizzo di sostanze?
Nell’ambito di indagini specifiche in materia di stupefacenti e nel corso dei servizi di polizia finalizzati alla repressione dei traffici relativi.
Le immagini registrate e le intercettazioni telefoniche costituiscono, per il Magistrato inquirente, le fonti di prova per acclarare le attività penalmente rilevanti poste in essere dagli indagati. Solo nell’ambito del dibattimento penale tali fonti di prova, opportunamente valutate dal Magistrato giudicante, assurgeranno o meno al rango di prova.
 
Possono essere richiesti esami specifici per la verifica dell’uso di sostanze in assenza di prove testimoniali del consumo? 
(ad esempio “il mio numero telefonico risulta dai tabulati di un individuo che è poi stato trovato con 1 kg di hashish, in caserma il Carabiniere che mi ha interrogato mi ha minacciato di farmi fare un test del capello per vedere se sono un consumatore”).
Sì, in determinate circostanze (ad esempio nel caso di persona che alla guida di un veicolo ha causato un incidente stradale con feriti).
Non certo nel caso dell’esempio citato in premessa, atteso anche che i Carabinieri non minacciano l’esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale ma procedono ad adottare tali provvedimenti solo ed esclusivamente nei casi in cui siano previsti dalle norme di natura penale (Codice di Procedura Penale; Leggi speciali).
 
In cosa si differenzia la prassi operativa se il fermato è minorenne o maggiorenne?
Il minorenne è – come giusto che sia – più tutelato. E’ prevista infatti per esso una speciale Giurisdizione (Tribunale per i Minorenni – Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni). Attesa quindi l’incapacità di intendere – assoluta per gli infra 14enni – relativa per i minori da 14 a 18 anni -, oltre a tutte le garanzie previste per una qualsiasi persona maggiorenne, nel caso in cui i carabinieri procedano nei confronti di un minore, dovranno dare immediato avviso alla competente Autorità Giudiziaria oltre all’esercente la patria potestà (genitore/tutore).
Null’altro è pregiudicato in termini di prassi operativa per ciò che concerne quindi segnalazioni ex art.75 DPR 309/90 oltre a perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti.
 
Dove finiscono le sostanze sequestrate?
All’esito del procedimento penale o amministrativo (ovvero anche nel corso degli stessi procedimenti, quando la sostanza sia stata campionata e ne sia quindi stata accertata qualità e principio attivo) lo stupefacente, con provvedimento della competente Autorità, viene distrutto con il fuoco (normalmente attraverso gli inceneritori presenti sul territorio destinati allo smaltimento e trattamento dei rifiuti).
In presenza di sostanze stupefacenti che risultano non ancora specificatamente inserite nelle tabelle del Ministero della Salute, campioni delle stesse vengono inviati – previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria – presso i laboratori del Ministero anzidetto per il conseguente aggiornamento delle citate tabelle.
 
BANCA DATI
Che cos’è la Banca Dati del sistema interforze e che tipologia di dati raccoglie?
La Banca Dati del sistema interforze fornisce il supporto informatico per l’attività delle Forze di Polizia ed assicura la classificazione, l’analisi e la valutazione delle informazioni e dei dati significativi sia per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che per la prevenzione e la repressione dei reati.
La nuova Banca Dati SDI (il cui acronimo significa Sistema Di Indagine) che è andata a sostituire il vecchio CED (Centro Elaborazione Dati), permette di esplorare anche banche dati esterne collegate, consentendo l’accesso ad una massa considerevole di informazioni.
Le informazioni e i dati raccolti fanno riferimento a notizie risultanti: da documenti conservati dalla Pubblica Amministrazione o da enti pubblici; da sentenze o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; da atti concernenti l’istruzione penale o da indagini di polizia.
La persona, sul cui conto sono stati raccolti dati, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) per proporre eventuali reclami o ricorsi (ex art.141 D. Lgs. 196/2003), nel caso in cui ritenga sussistere violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
 
Chi riceve una segnalazione per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, in futuro potrà avere problemi con concorsi lavorativi in ambito pubblico? 
Ovvero: si possono svolgere i concorsi per entrare a far parte del corpo dei Vigili del Fuoco (o Esercito o Forze di Polizia o Magistratura), anche se in passato si è stati segnalati per l’art.75?
I provvedimenti adottati ai sensi dell’art.75 DPR 309/90 (c.d. segnalazione) non risulteranno sui certificati penali, essendo esclusivamente di natura amministrativa. La segnalazione può essere usata quindi solo ai fini del procedimento amministrativo in corso, non avendo ripercussioni dirette rispetto al lavoro o alla partecipazione a concorsi pubblici.
D’altro canto, con particolare riferimento alla seconda parte della domanda, debbono essere necessariamente distinti dalla generalità dei concorsi pubblici quelli riferiti a Forze Armate, Forze di Polizia e Magistratura. Per questi è richiesto infatti il requisito essenziale della moralità e condotta incensurabile (art.26 Legge n.53/1989).
Ferma quindi la possibilità comunque di partecipazione a qualsiasi concorso pubblico, l’Amministrazione avrà cura di valutare la presenza o meno del requisito relativo alla condotta incensurabile. Tale valutazione, appartenente a una sfera di giudizio ampiamente discrezionale da parte dell’Amministrazione, pur supportata da elementi di fatto concreti, dovrà senz’altro fare riferimento alla particolarità e delicatezza delle funzioni che il candidato andrà a svolgere ove risultasse vincitore di concorso. Quanto appena detto alla luce delle recenti sentenze da parte della giustizia amministrativa intervenuta in merito (vds. ad esempio la sentenza nr.3929, datata 4 Luglio 2012, della IV Sezione del Consiglio di Stato).
 
E’ possibile chiedere la cancellazione della segnalazione ex art.75 e se sì, dopo quanto tempo e con quali modalità?
I dati acquisiti sono suscettibili di cancellazione ai sensi dell’art.10, comma 5°, della Legge 121/81, solo quando siano erronei o illegittimamente raccolti.
I provvedimenti adottati ai sensi dell’art.75 DPR 309/90 vanno inseriti in Banca Dati solo dopo che sono stati emessi i relativi decreti del Prefetto. I dati relativi alla c.d. segnalazione, nell’ambito dell’instaurato e quindi definito procedimento amministrativo, una volta inseriti nella Banca Dati non vengono più cancellati. Gli stessi transitano in una sottocartella, diventando fruibili, ai fini investigativi, soltanto a personale in possesso di elevati livelli di accesso.
Quando l’interessato abbia provveduto ad adempiere alle prescrizioni o ai divieti irrogati nell’ambito del procedimento amministrativo di cui all’art.75 DPR 309/90 (divieto di espatrio; divieto di conseguire il porto d’armi e di detenere armi, munizioni ed esplosivi; divieto di conseguire la patente di guida), le relative segnalazioni saranno revocate, affinchè non restino ingiustificatamente all’interno della Banca Dati.
 
RILASCIO PORTO D’ARMI
Con una segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti è possibile poter prendere il porto d’armi?
Chiunque sia sottoposto al procedimento amministrativo scaturente dall’art.75 DPR 309/90 potrà subire anche la sanzione amministrativa relativa alla sospensione della licenza di porto d’armi o del divieto di conseguirla per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. E’ il Prefetto che, valutata l’entità dell’episodio, determina la durata della misura.
In relazione alla possibilità di poter ottenere – ex novo – il porto d’armi, in presenza di una c.d. segnalazione ex art.75, assume comunque valenza l’aspetto discrezionale di cui gode l’Autorità Amministrativa (Prefetto/Questore) circa il diniego dell’autorizzazione. L’art.43 del R.D. nr.773/31 cita, infatti, tra l’altro: “La licenza può essere ricusata ai …omissis… e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
L’ampia sfera di discrezionalità di cui gode in materia la Pubblica Amministrazione, espressa in un giudizio sintetico–valutativo relativo al complesso della condotta di vita dell’interessato ed alla valutazione prognostica circa l’affidamento che questi darà in futuro sul corretto uso delle armi, ha rilevanza in ordine al preponderante interesse da tutelare, ovvero la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.
 
In caso di sanzione con sospensione del porto d’armi, si può successivamente riprenderlo?
Vale quanto già detto nella risposta precedente, relativamente al rilascio ex novo del porto d’armi.
Rimane fermo, infatti, l’ampio potere discrezionale del Prefetto o del Questore, relativo alla valutazione prognostica sull’affidabilità circa un corretto uso delle armi in possesso dell’interessato.
 
Fonte: Sostanze.info

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