domenica 14 luglio 2013

PETIZIONI ONLINE


Hai firmato una petizione online? Se è la prima volta che lo fai, ti sei accorto che hai iniziato a ricevere nuove mail promozionali da siti porno, gioco d’azzardo oppure da multinazioni come banche, assicurazioni, settore alimentare ecc...?
Ora ti spiego cosa succede.
La petizione o sondaggio d’opinione non ha alcun valore legale. Serve soltanto a sensibilizzare l’opinione pubblica e/o valutare la popolarità o accettazione di determinate situazioni, leggi, decreti ecc...
Legalmente un sondaggio, petizione o petizione online è carta straccia.
O meglio, a qualcuno serve. Serve a chi amministra il sito per raccimolare milioni di indirizzi mail per fini ben differenti da quelli dichiarati.
La costituzione italiana, attraverso gli Art. 138 e 75 autorizza ogni cittadino a proporre un referendum.
L’Art. 138 permette di richiedere modifiche di legge a leggi pubblicate ufficialmente. Questo tipo di referendum possono essere richiesti soltanto nei tre mesi successivi alla pubblicazione della legge.
L’Art 75 estende l’utilizzo del referendum anche ad altre situazioni come la modifica di vecchie leggi o l’abrogazione di atti di varia forma. Pertanto è l’Articolo Maggiormente utilizzato.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La Legge n° 352 del 25 maggio 1970 specifica le procedure amministrative per richiedere ed effettuare un referendum.
Art. 7.
Al  fine  di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000  elettori  la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della  raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti  di  certificati  comprovanti  la  loro iscrizione nelle liste elettorali  di  un  comune  della  Repubblica, alla cancelleria della Corte  di  cassazione,  che  ne da' atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di  ciascuna  iniziativa  e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del  giorno  successivo  a  cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio  di  ogni  facciata,  a  stampa  o  con stampigliatura, la dichiarazione  della  richiesta  del  referendum,  con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4. Successivamente   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale dell'annuncio  di  cui  al  primo  comma,  i fogli previsti dal comma precedente  devono  essere  presentati  a  cura  dei  promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici  giudiziari.  Il  funzionario  preposto  agli  uffici suddetti appone  ai  fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Se non servono le petizioni online, perché vengono fatte?
Firmando una petizione online sui pomposi siti come petizioni.it, petizionepubblica.it o avaaz.org hai dato la tua mail ed hai cliccato sull’accettazione della privacy. Immagino senza leggere la legge sulla privacy.
Ad esempio, se hai firmato su petizionepubblica.it hai approvato:
(N.B. Gli errori di battitura sono effettivi errori riportati dal sito in questione. Mi sono limitato a fare un copia-incolla)
4)  Cookies

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Se hai firmato una loro petizione stai ricevendo mail promozionali da queste multinazionali. Li hai autorizzati tu!
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