Hai firmato una petizione online? Se è la prima volta che lo fai, ti sei accorto che hai iniziato a ricevere nuove mail promozionali da siti porno, gioco d’azzardo oppure da multinazioni come banche, assicurazioni, settore alimentare ecc...?
Ora ti spiego cosa succede.
La petizione o sondaggio d’opinione non ha alcun valore legale. Serve soltanto a sensibilizzare l’opinione pubblica e/o valutare la popolarità o accettazione di determinate situazioni, leggi, decreti ecc...
Legalmente un sondaggio, petizione o petizione online è carta straccia.
O meglio, a qualcuno serve. Serve a chi amministra il sito per raccimolare milioni di indirizzi mail per fini ben differenti da quelli dichiarati.
La costituzione italiana, attraverso gli Art. 138 e 75 autorizza ogni cittadino a proporre un referendum.
L’Art. 138 permette di richiedere modifiche di legge a leggi pubblicate ufficialmente. Questo tipo di referendum possono essere richiesti soltanto nei tre mesi successivi alla pubblicazione della legge.
L’Art 75 estende l’utilizzo del referendum anche ad altre situazioni come la modifica di vecchie leggi o l’abrogazione di atti di varia forma. Pertanto è l’Articolo Maggiormente utilizzato.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La Legge n° 352 del 25 maggio 1970 specifica le procedure amministrative per richiedere ed effettuare un referendum.
Art. 7.
Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
Se non servono le petizioni online, perché vengono fatte?
Firmando una petizione online sui pomposi siti come petizioni.it, petizionepubblica.it o avaaz.org hai dato la tua mail ed hai cliccato sull’accettazione della privacy. Immagino senza leggere la legge sulla privacy.
La Legge n° 352 del 25 maggio 1970 specifica le procedure amministrative per richiedere ed effettuare un referendum.
Art. 7.
Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
Se non servono le petizioni online, perché vengono fatte?
Firmando una petizione online sui pomposi siti come petizioni.it, petizionepubblica.it o avaaz.org hai dato la tua mail ed hai cliccato sull’accettazione della privacy. Immagino senza leggere la legge sulla privacy.
Ad esempio, se hai firmato su petizionepubblica.it hai approvato:
(N.B. Gli errori di battitura sono effettivi errori riportati dal sito in questione. Mi sono limitato a fare un copia-incolla)
4) Cookies
O site Petizione Pubblica Il sito puo installare e inviare cookies Petizione Pubblica al computer del visitatore registrato, purché questa opzione sia attiva sul computer utilizzato per navigare.
Gli sponsor o altre società presenti sul sito Petizione Pubblica possono raccogliere e usare le tue informazioni, su questo e altri siti, per mostrarti annunci pubblicitari su prodotti e servizi di tuo interesse.
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Nel caso di firmiamo.it il proprietario e detentore dei dati è la londinese Digitalgraund LTD. Guarda chi sono i loro clienti direttamente dal loro sito: http://digitalground.co.uk/customers.html
Se hai firmato una loro petizione stai ricevendo mail promozionali da queste multinazionali. Li hai autorizzati tu!
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